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Statuto

Associazione per la lotta all'ictus cerebrale - Modena

A.L.I.Ce. Modena ODV

Articolo 1: DENOMINAZIONE E SEDE

E’ liberamente costituita in Modena con sede legale in via Canaletto Sud 88 l’Associazione di Volontariato denominata ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE - MODENA, acronimo A.L.I.Ce. Modena ODV.

L’eventuale trasferimento della sede legale potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dal Comune di Modena.

Articolo 2: INDOLE

L’Associazione è una organizzazione di volontariato ai sensi del Codice del Terzo Settore (DLGS 117-2017). L’associazione è apartitica, democratica, non persegue finalità di lucro, è costituita esclusivamente per fini di solidarietà ed ha durata indeterminata.

Articolo 3: SCOPI

L’associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità generale, in particolare nei settori di cui all’art. 5 DLGS 117-17 di cui alle lettere a), c), i) e w):

a) interventi e servizi sociali;

c) prestazioni socio-sanitarie;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative d’interesse sociale;

w) tutela dei diritti degli ammalati e dei famigliari.

La finalità dell’Associazione è quella di promuovere iniziative volte a prevenire a limitare i danni e le sofferenze causate dall’ictus cerebrale quali:

  1. promuovere la conoscenza e lo sviluppo di una cultura della prevenzione delle malattie cerebrovascolari, in particolare dell’ictus cerebrale, che costituisce un’importante e frequente patologia, con gravi conseguenze sia per la mortalità che per l’invalidità. Si vuole informare la cittadinanza sulla natura della malattia, le cause, i fattori di rischio, i sintomi ed i possibili trattamenti in fase acuta e sulle misure di prevenzione;
  2. offrire un punto di ascolto e solidarietà alle persone colpite da ictus, ai loro familiari e a chiunque interessato, al fine di identificare i problemi più sentiti dalla popolazione colpita e promuovere iniziative allo scopo di limitare i danni e le sofferenze causate dall’ictus cerebrale;
  3. promuovere iniziative volte al benessere psicomotorio e alla socializzazione, per limitare l’emarginazione, la solitudine e i danni psicologici nelle persone colpite da ictus e loro famigliari;
  4. sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sanitarie sui problemi delle persone colpite da ictus cerebrale e dei loro famigliari;
  5. favorire il dialogo ed il coordinamento con gli altri soggetti aventi finalità analoghe all'associazione, quali le altre associazioni A.L.I.Ce. presenti a livello regionale e nazionale.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell’associazione.

L’Associazione rivolge le proprie attività a chiunque viva il problema dell’ictus come paziente o come famigliare, nonché alla generalità dei cittadini per le attività di informazione e prevenzione.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Articolo 4: SOCI E AMICI

Possono essere Soci della Associazione i pazienti affetti da patologia cerebrovascolare, i loro familiari, personale sanitario ed ogni persona interessata a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, che si rendono disponibili ad offrire una collaborazione gratuita.

Sono Amici della Associazione coloro che sono interessati alle finalità dell’associazione e la sostengono economicamente, ma scelgono di non iscriversi come Soci.

Gli Amici dell’Associazione sono informati sulle attività dell’associazione, ma non hanno diritti e doveri dei soci.

Articolo 5: GRATUITA’

Gli associati prestano il loro impegno gratuitamente. E’ incompatibile con la qualità di associato qualsiasi rapporto di lavoro con l’Associazione stessa.

Articolo 6: AMMISSIONE

Per essere ammesso in qualità di socio dell’Associazione occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando il modulo apposito, specificando nome, data di nascita, CF, residenza e motivazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sulle domande di adesione e in seguito procede all’aggiornamento del libro soci.

Il Consiglio può delegare la procedura di ammissione ad uno o più dei suoi membri.

In caso di reiezione di domanda si pronuncia l’Assemblea dei soci.

Articolo 7: QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è fissata annualmente dall’assemblea dei Soci in seduta ordinaria. Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e doveri indipendentemente dalla quota versata. Gli Amici della Associazione non hanno diritto di voto.

La quota non è frazionabile né rimborsabile in caso di perdita della qualità di Socio.

I Soci che non sono in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 8: DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

I Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto;

- mantenere un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

- versare la quota associativa;

- prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I Soci hanno diritto di :

- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

- partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

- accedere alle cariche associative;

- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta anche a mezzo e mail.

Articolo 9: USCITA DALL'ASSOCIAZIONE

La qualità di Socio viene meno per dimissione volontaria, per estinzione dell’Associazione e per espulsione per morosità e per indegnità.

L’espulsione per morosità viene decretata dal Consiglio Direttivo dopo il mancato pagamento, per due anni della quota associativa.

L’esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il socio deceduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 10: STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente.

Articolo 11: ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con i pagamenti della quota associativa. Si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo del decorso esercizio e per l’approvazione del bilancio preventivo del nuovo esercizio.

In sessione straordinaria si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando sia fatta richiesta, con l’indicazione dei motivi e degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un decimo degli associati.

I compiti della Assemblea Ordinaria sono:

  1. approvare il bilancio preventivo e consuntivo, discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
  2. stabilire la composizione numerica del Consiglio Direttivo ed eleggerne i componenti;
  3. discutere ed approvare le linee da seguire nella progettazione e nell’attivazione degli interventi proposti dall’Associazione per perseguire le sue finalità;
  4. decidere l’ammontare della quota sociale, in base alle proposte del Consiglio Direttivo;
  5. deliberare sulle spese eccedenti l’ordinaria amministrazione dell’Associazione;
  6. revocare gli organi associativi;
  7. deliberare le eventuali azioni di responsabilità nei confronti del consiglio direttivo dell’associazione;
  8. deliberare l’eventuale regolamento dei propri lavori.

L’Assemblea in sessione straordinaria delibera su:

  1. modifiche all’Atto Costitutivo ed allo Statuto;
  2. scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
  3. qualunque altro punto di cui sopra.

Le Assemblee Ordinaria o Straordinaria sono convocate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso di convocazione potrà essere inoltrato tramite lettera, @mail o altre modalità concordate dall’Assemblea dei Soci. Nell’avviso di convocazione si deve indicare: il luogo di riunione, la data e l’ora della stessa, gli argomenti posti all’ordine del giorno. Dovrà altresì indicarsi la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea di seconda convocazione, nel caso in cui l’Assemblea di prima convocazione non raggiunga il numero legale, da svolgere in un giorno diverso da quello fissato per la prima.

Le Assemblee, tanto in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia la percentuale dei presenti e dei rappresentanti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votì dei partecipanti all’Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, svolgeranno le funzioni di Presidente, nell’ordine, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario o il componente del Consiglio Direttivo presente più anziano di età.

Il Segretario redige il verbale su apposito libro, che verrà firmato dal redattore e dal Presidente. In caso di sua assenza, l’Assemblea deciderà di volta in volta chi dei partecipanti redigerà il verbale.

Articolo 12: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall’Assemblea.

L’Assemblea, all’atto della nomina, stabilirà il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente, e, se lo ritiene opportuno, il Segretario e il Tesoriere. Il Tesoriere può essere scelto al di fuori del Consiglio Direttivo e può partecipare al Consiglio senza diritto di voto.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo abbandoni, per qualsiasi motivo, la carica nel corso dell’esercizio sociale, subentrerà allo stesso il primo dei non eletti nelle votazioni per la nomina. Il subentrante rimarrà in carica per tutto il periodo in cui sarebbe rimasto in carica il componente sostituito.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che verrà sottoscritto dal compilatore e dal Presidente.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano opportuno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere allargate, in tutte le occasioni in cui si ritenga opportuno, ai componenti dell’Assemblea, a persone esterne, esclusivamente se il loro ruolo ha un collegamento con le finalità e le attività dell’Associazione, previa approvazione e invito del Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
  3. nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed eventualmente il Segretario ed il Tesoriere;
  4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci;
  6. proporre all’Assemblea l’ammontare della quota sociale annuale.

Articolo 13: PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell’Assemblea, ha legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il potere di rappresentanza del presidente è generale.

Il presidente presiede e convoca le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione. In caso di necessità ed urgenza assume i procedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente sovrintende, inoltre, alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti.

II Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

Articolo 14: RIMBORSO SPESE

Tutte le cariche sociali ricoperte in seno all’Associazione da parte di Soci sono gratuite. Ai consiglieri e ai soci spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento di particolari incarichi eventualmente affidatigli.

Articolo 15: FONDO COMUNE - RISORSE ECONOMICHE - BILANCIO ANNUALE

L’Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote ordinarie degli associati e loro contributi;
  2. entrate derivanti da eventuali contributi, lasciti testamentari e donazioni;
  3. erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali o da altri Enti pubblici e/o privati;
  4. contributi derivanti organismi internazionali;
  5. attività di raccolta fondi;
  6. rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

Tutti i beni durevoli acquistati con le predette entrate costituiranno il patrimonio dell’ Associazione.

L’Associazione chiude l’esercizio sociale annualmente il 31 dicembre, data in cui deve essere redatto il bilancio annuale. Entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convocata l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo documenta nell’ambito del bilancio consuntivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività ex art 6 DLGS 117-17.

I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea. E’ esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio tra i soci sia durante la vita dell’Associazione, che in caso di suo scioglimento: il patrimonio sarà interamente impegnato per il conseguimento degli scopi sociali.

Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16: SCIOGLIMENTO - DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal DLGS 117-2017.

Articolo 17: NORMA Dl RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni vigenti in materia.

Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 del DLGS 117-2017.

Approvato nell’assemblea straordinaria del 28 maggio 2019.

Il Presidente Milena Cavazzuti

Il Segretario Giancarlo Pipino

ALICe

ALICe Italia O.D.V.
Associazione per la
Lotta all'Ictus Cerebrale

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